martedì 17 maggio 2016


LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Discussione sul DDL Boschi con un pellegrino sulla via Francigena.
Il Parlamento avrà una sola Camera?
NO, ci saranno due camere, ciascuna dotata di pieno potere legislativo (comma 1° art. 71 Cost.) sebbene con differenze.
Ci sarà ancora il bicameralismo?
Due camere legislative con funzioni parzialmente differenti. Sparisce il bicameralismo paritario. La Camera deve deliberare su ogni legge; il Senato deve deliberare solo su alcune leggi e specifici ambiti, ma volendo può legiferare su tutto e assumere qualsiasi iniziativa legislativa. Il Senato non deve dare la fiducia al Governo.
Il Senato ha funzioni legislative ridotte?
NO, sono funzioni differenti. Ogni Senatore può prendere qualsiasi iniziativa legislativa, però il Senato impegna la Camera dei Deputati nella attività legislativa solo se apporta modifiche alle leggi approvate dalla Camera o se approva in proprio delle leggi con la maggioranza assoluta dei senatori. In questo ultimo caso, la Camera dovrà deliberare entro 6 mesi dalla delibera del Senato (comma 2° Art 71).
Può crearsi ingorgo legislativo tra le Camere?
Sì, perché possono esserci maggioranze diverse tra le due camere. Il Senato deve obbligatoriamente intervenire su una quantità non indifferente di materie e può prendere qualsiasi iniziativa legislativa.
Chi elegge il Parlamento?
La Camera dei deputati sarà eletta da tutti i cittadini maggiorenni. Ciascun consiglio regionale elegge, in base al peso demografico di ogni regione, un numero variabile di senatori. Ogni Consiglio dovrà tra i propri componenti eleggere i senatori di competenza con metodo democratico e in conformità alle scelte operate dagli elettori. Ogni Consiglio sceglierà anche un sindaco tra quelli della Regione (art. 57 Cost.). Nessuna Regione potrà avere meno di 2 senatori e ogni provincia autonoma ne ha 2.
Se il Molise ne avrà 2, la Lombardia quanti ne avrà?
Il Molise avrà un consigliere senatore e un sindaco senatore; la Lombardia avrà 13 consiglieri senatori e un sindaco senatore. Il peso demografico non è rispettatoperché la Lombardia vale circa 30 volte il Molise in termini di popolazione. Non solo. Le Marche con una popolazione pari circa 5 volte a quella del Molise avrà gli stessi senatori del Molise.
Il principio del “peso demografico” come si concretizza?
C’è una profonda distorsione del principio generale secondo il quale ogni regione elegge un numero di senatori proporzionato al peso demografico. Le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Valle d’Aosta, Liguria, Friuli VG, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata eleggono un solo Consigliere e un Sindaco della propria regione o provincia autonoma. Nessuna proporzione è rispettata. Poiché queste realtà dovranno eleggere un solo consigliere alla carica di senatore, è evidente che anche l’affermato metodo proporzionale non è rispettato: sarà eletto chi prende più voti, come con il maggioritario a un turno solo.
Che significa in conformità alle scelte degli elettori?
Non si sa. Sarà una legge a definirlo. Però, o sono i Consiglieri che eleggono o sono i cittadini; non esiste il voto in conformità al voto espresso dagli altri. In ogni caso i Sindaci saranno scelti dai Consiglieri senza altri vincoli; quindi, 21 senatori su 95 saranno senza alcun dubbio non in conformità con il voto degli elettori.
Quanti saranno i Senatori?
100 in tutto, di cui 95 eletti dai Consigli regionali e 5 dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria (art. 59 Cost.). In sostanza avremo: 21 sindaci delle regioni e delle province autonome; 72 consiglieri regionali; 2 consiglieri provinciali; 5 nominati dal Presidente della Repubblica.
Anche i senatori avranno le prerogative dei deputati?
Sì, identiche; l’attuale art. 68 della Costituzione non è stato modificato. Chissà se questo servirà a mandare in Senato i Consiglieri giudiziariamente più esposti, quelli che fungono da raccordo con i comitati d’affari che da tempo inquinano la vita politica regionale.
I Senatori saranno retribuiti?
NO, ma certamente sarà prevista una indennità di trasferta.
Quando il Senato deve obbligatoriamente prendere parte al processo legislativo?
Per le leggi costituzionali e di attuazione della Costituzione, tutte le leggi che riguardano i Comuni, le Regioni e le Province autonome, tutto ciò che riguarda l’adeguamento alle normative dell’Unione europea e la ratifica dei trattati europei, per le leggi elettorali (art. 70 Cost.).Inoltre, partecipa in seduta comune con la Camera alla elezione del Presidente della Repubblica e di un terzo dei membri del CSM (art. 104 Cost.); elegge due giudici della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.).
Camera e Senato avranno funzioni diverse?
L’art. 55 stabilisce che la Camera rappresenta la Nazione, concede la fiducia al Governo e ne controlla l’operatoIl Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, svolge funzioni di raccordo tra Stato e Regioni. Valuta la pubblica amministrazione e l’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori.
Se la legge elettorale garantirà con certezza a un partito la maggioranza assoluta, sarà questa maggioranza a esprimere il Governo e a controllarne l’operato?
Esattamente. Questo non dipende dalla riforma costituzionale, ma dalla legge elettorale. Però, la riforma non costituzionalizza il metodo elettorale e affida alla Camera il compito di dare la fiducia al Governo e controllarne l’operato. Con la legge attuale, un solo partito esprimerà il Governo e in teoria dovrebbe controllarne l’operatoCoincidono in un solo partito potere esecutivo, potere legislativo e funzione di controllo.
Come sono regolati i diritti delle opposizioni?
L’art. 64 al 2° comma prevede che “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Come si approva il regolamento di ciascuna Camera?
L’art. 64 comma 1° stabilisce che Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Chi alla Camera ha la maggioranza assoluta potrebbe approvare da solo lo Statuto delle opposizioni?
Assolutamente sì e la Costituzione non stabilisce alcun principio irrinunciabile, alcun paletto, alcun “minimo sindacale”. Potrebbe essere un solo partito a definire i diritti delle minoranze parlamentari e lo statuto delle opposizioni.
 Come funzionano le commissioni parlamentari?
Alla Camera sono costituite rispecchiando le proporzioni tra i Gruppi (art. 72 e art. 82 Cost.). Il partito che avrà la maggioranza alla Camera avrà anche la maggioranza nelle Commissioni.
Considerato il metodo di elezione, come potrà il Senato rappresentare le Istituzioni territoriali?
Si tratta di una enunciazione senza contenuto reale. In tante realtà sarà rappresentata solo la maggioranza politica e in tutti gli altri casi si tratterà di una rappresentanza delle forze politiche di cui gli eletti sono espressione. La mancanza di unitarietà nel metodo elettorale, frazionato in ogni regione e provincia autonoma, rende il Senato rappresentativo delle principali forze politiche presenti nelle diverse regioni. E’ certo che i senatori rappresentano le forze politiche di provenienza, non sono emissari dei governi regionali e non hanno vincolo di mandato.
Che ruolo avranno le valutazioni del Senato?
La Costituzione non esprime alcun vincolo e non specifica nemmeno che la Camera dovrà acquisire queste valutazioni nella propria attività legislativa.  Potranno essere ignorate.
Come farà il Senato a svolgere le funzioni di raccordo tra Stato e Regioni?
La nuova Costituzione non individua strumenti e procedure. Inoltre, paradossalmente, le regioni non possono presentare proposte di legge al Senato, ma possono presentarle alla Camera dei deputati (art. 121 Cost.); nella vigente Costituzione è previsto che le Regioni possono presentare proposte di legge “alle Camere”.
In caso di conflitto tra Regioni o tra Regioni e lo Stato, sarà il Senato a intervenire?
NO, sarà come adesso competenza dell’ordinamento giudiziario.
Potrebbe al Senato esserci una maggioranza politica differente da quella della Camera?
Assolutamente sì poiché nelle scelte di ogni Consiglio regionale si rifletteranno gli equilibri di forza tra le componenti politiche. Inoltre, il Senato non avrà una maggioranza stabile poiché si rinnova costantemente insieme agli Organi elettivi in cui i senatori sono stati eletti.
Che succede se al Senato c’è una maggioranza politica diversa rispetto alla Camera?
Potrebbero sorgere molte difficoltà per la maggioranza che sostiene il Governo, considerate le materie in cui il Senato deve necessariamente intervenire per approvare i provvedimenti: dalle leggi costituzionali a tutto ciò che riguardo gli enti locali e l’Unione europea.
Cosa cambia con i referendum abrogativi?
Tutto invariato tranne il fatto che se a firmare la richiesta di referendum sono almeno 800.000 elettori, allora non servirà che a votare sia la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ma basterà la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. Non è prevista alcuna garanzia sull’effettivo esercizio di questo diritto costituzionale: nessuna certezza di informazione e assistenza da parte della pubblica amministrazione nella fase di raccolta delle firme, che è la prima fase di esercizio di un diritto costituzionale.
Cosa cambia con le proposte di legge di iniziativa popolare?
Serviranno 150.000 firme per presentarle e non 50.000 come adesso; a fronte di questa triplicazione ci sarà la discussione e la decisione “nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (art. 71 Cost.). Quindi, una certezza sulla triplicazione delle firme, una totale incertezza su tutto il resto che dipenderà esclusivamente dal regolamento parlamentare.
E i referendum propositivi?
Sono anch’essi previsti, ma le modalità di attuazione sono rinviate a una apposita legge che dovrà essere  approvata da entrambe le camere (art. 71 Cost.). Se consideriamo che la legge attuativa dei Referendum, previsti dalla vigente Costituzione, è stata approvata solo nel 1970… non si può certo dire che la riforma amplia gli spazi di democrazia diretta.
Cosa cambia nella elezione del Presidente della Repubblica?
L’aspetto rilevante è che “Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.” (art. 83 Cost.). Dei votanti… Fino al sesto scrutinio basterà che la forza di maggioranza si astenga dalle votazioni; le elezioni dell’attuale Presidente sono state una prova generale. Una sola forza politica potrà eleggere il Presidente della Repubblica.
Cosa cambia nella elezione dei componenti della Corte Costituzionale?
Il parlamento non dovrà più eleggere 5 giudici in seduta comune, ma la Camera ne eleggerà 3 e il Senato 2. L’art. 135 non fissa alcun criterio nel rinviare alla legge costituzionale. La Riforma si limita ad aggiornare la vigente legge costituzionale del 1967 prevedendo che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Ovviamente, la futura maggioranza parlamentare potrà modificare il quorum per l’elezione. Ne consegue che,se il Presidente della Repubblica sarà eletto dalla maggioranza parlamentare, c’è il rischio che due terzi della Corte Costituzionale siano espressione della stessa maggioranza politica.
Cosa cambia nei rapporti tra Stato e Regioni?
La riforma abolisce le materie concorrenti ma amplia le materie trasversali, quelle che hanno causato maggiore contenzioso tra Stato e Regioni. Si tratta di tutte quelle materie in cui le Regioni legiferano, ma è lo Stato a definire «le disposizioni generali e comuni», «le disposizioni di principio», le «norme tese (…) ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale». Chi stabilirà la linea di confine? Salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, attività culturali e turismo, governo del territorio saranno ancora fronti di conflittualità.
Se lo Stato definirà le linee generali, la competenza residuale spetta alle Regioni?
In teoria sì, ma è confusivo perché non è chiaro quale sia l’aspetto residuale.Non è definito il confine tra disposizioni generali e di principio e tutto il resto, cosa sia necessario per assicurare uniformità nazionale e cosa no. Non si individua un Organismo terzo che stabilisca tutto ciò; poteva essere il Senato, ma non è così. Le leggi sanitarie e scolastiche, per esempio, erano nazionali sino al 2001, però il livello dei servizi non era omogeneo su tutto il territorio. Quindi, non è la legge nazionale che stabilisce i principi generali a garantire l’uniformità dei servizi.
Le Regioni avranno meno o più autonomia?
Formalmente è riconfermato il principio autonomistico, però con l’art. 117 si introduce la «clausola di supremazia»: per tutelare l’unità giuridica o economica del Paese o l’interesse nazionale, su proposta del Governo, la Legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Il Governo potrà fare quel che vuole anche sulle materie attribuite alle Regioni, in contrasto con il riaffermato principio autonomistico e al principio fondamentale di cui all’art. 5 della Costituzione. Chi stabilisce cosa sia l’unità giuridica, l’unità economica, l’interesse nazionale? Questa previsione sarà causa di intenso contenzioso.
Se il Governo si avvale della clausola di supremazia, il Senato potrà intervenire?
Deve necessariamente intervenire, ma ha solo 10 giorni di tempo per analizzare tali progetti di legge e, considerato che i senatori sono dopolavoristi che devono affluire a Palazzo Madama dalle diverse sedi nazionali, si configura una palese violazione del principio di eguaglianza: a parità di mansione deve corrispondere eguale possibilità di svolgere le mansioni assegnate. In ogni caso, le proposte di modifica, riferite a progetti di legge in cui è prevista la «clausola di supremazia», adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera con maggioranza assoluta e poiché al momento abbiamo una legge elettorale che assegna con certezza la maggioranza assoluta a un solo partito, questa non è certo una garanzia.
Il Senato potrà esprimersi sulle leggi di bilancio?
La Camera approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (4° comma art. 81), il Senato potrà proporre modifiche entro 15 giorni dalla data di trasmissione al Senato.
Sono sempre stabiliti tempi certi nel procedimento legislativo?
Sì, la riforma individua tempi certi per ogni tipologia di procedimento legislativo. Tutto ciò, però, non rappresenta un elemento di garanzia giacché non è costituzionalizzato il metodo elettorale della Camera e al momento abbiamo una legge elettorale che assicura la maggioranza assoluta a un solo Partito. Governo e Maggioranza alla Camera se la suonano e se la cantano.
La riforma migliora l’equilibrio di genere nell’accesso alle cariche elettive?
Formalmente sì. Le leggi stabiliscono equilibrio di genere nelle candidature. In ogni caso tutto ciò è irrilevante poiché non c’è trasparenza e partecipazione nel processo decisionale delle candidature. Poco importa che nelle liste ci sia equilibrio tra donne e uomini se a scegliere chi candidare saranno sempre le ristrette conventicole delle segreterie di partito. Saranno sempre uomini e donne di un solo genere: quello gradito al capo. Evidente, che se le donne sono sottorappresentate nelle assemblee elettive ciò è conseguenza delle scelte operate dai partiti. Per risolvere il problema occorre introdurre democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, nell’affidamento degli incarichi, nella selezione dei candidati.
Qualche motivo per approvare la riforma?
L’abolizione del CNEL; poi c’è il superamento del bicameralismo paritario, ma è realizzato in modo pasticciato. Per questo obiettivo bastava modificare due parole dell’art. 94: Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati (anziché “delle due camere”, come previsto adesso).
Qualche motivo per non approvare la riforma?
Non supera il bicameralismo.
Crea situazioni di oggettiva ingovernabilità.
Concentra il potere sulla maggioranza della Camera, senza costituzionalizzare un principio elettorale per la Camera.
Non amplia concretamente gli spazi di democrazia diretta e mortifica le garanzie costituzionali.
Genera contenzioso tra Regioni e Stato.
Rischia di annullare le autonomie regionali in modo arbitrario e pasticciato.
Configura un Senato assurdo nel metodo di elezione e in ogni caso dotato di molti e confusi poteri, con funzioni solo enunciate, che non gli consentiranno di essere una stanza di compensazione politico-istituzionale, di essere effettivamente rappresentativo delle Istituzioni territoriali e sede di elaborazione di un “indirizzo politico repubblicano”.
Non sarà il Senato a individuare la linea di confine tra competenze statali e regionali, così si darà vita a una nuova stagione di conflitti e dubbi interpretativi.
La nuova riforma non realizza alcun centro istituzionale in cui i conflitti possano trovare la soluzione.
Il Senato non potrà essere la Camera delle Regioni a causa della modalità di elezione dei senatori (i nostri senatori non avranno un mandato politico, non saranno delegati dal governo regionale, non avranno vincolo di mandato), della varietà e vastità delle funzioni, che non costituiscono un raccordo con le competenze statali trasversali, della clausola di supremazia e delle modifiche introdotte nel 2012 (pareggio di bilancio).

mercoledì 11 maggio 2016

La democrazia decidente


La democrazia decidente
La nuova riforma costituzionale riconferma la centralità del Parlamento; a una prima lettura, non si vede il motivo di tanta ostilità verso questa riforma.
In fondo, si tratta solo di una Costituzione scritta in modo confuso, che lascia troppi poteri al Senato, rischiando di creare nuove situazioni di ingovernabilità;nulla a cui non siamo già abituati. Ciò è riconosciuto anche da alcuni sostenitori della riforma.
Con la nuova riforma del Titolo V si ritorna al passato conflittuale tra Stato e Regioni?
Certamente sì, perché sono state abolite le materie concorrenti, ma l’ampliamento delle materie trasversali e la Clausola di supremazia (art 117 della nuova Costituzione) porteranno a una stagione di intensa conflittualità. Peccato, perché la conflittualità era avviata a soluzione, grazie alla intensa attività giurisprudenziale di questi ultimi quindici anni, ma anche su questo si può soprassedere.
Di positivo, per tanti, c’è la fine del bicameralismo paritario: il Senato non dovrà più dare la fiducia al Governo.
Non si supera il bicameralismo, perché il Senato conserva tanti e confusi poteri. Potrebbe costituire un elemento di ingovernabilità perché può legiferare su ogni materia (1° comma, art. 71) e, in ogni caso, deve obbligatoriamente esprimersi su leggi costituzionali, leggi elettorali, tutto ciò che riguarda le istituzioni elettorali, tutto ciò che riguarda l’Unione europea e la ratifica dei Trattati europei… e tanto altro ancora.
Pessimo il metodo di nomina dei senatori, demandato a ciascun Consiglio regionale che manderà in Senato, scegliendo con metodo proporzionale, qualche consigliere e un sindaco tra quelli della regione. Se avessimo già da tempo questo tipo di elezione, Minetti, Fiorito o il Trota… sarebbero potuti divenire senatori.
Un Senato che formalmente rappresenta le istituzioni territoriali, ma in realtà rappresenta le forze politiche di origine, senza un mandato politico e con il rischio che non ci sia una maggioranza politica. Un Senato che non potrà svolgere un raccordo tra l’attività legislativa delle regioni e tra le regioni e lo Stato, perché la riforma non individua strumenti concreti per realizzare questa funzione.
L’elezione del Senato rappresenta un vulnus per la democrazia: non si comprende perché una assemblea non eletta dai cittadini debba avere competenze differenziate che vanno dalla elezione del presidente della repubblica alla approvazione delle leggi costituzionali.
Una riforma monca, confusa che solleva un gran polverone quando per superare l’aspetto più condiviso bastava modificare due parole dell’art 94: il governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati (e non “delle due camere“).
Vista così, c’è già motivo di misurata preoccupazione.
Per comprendere appieno la portata della riforma, occorre leggerla insieme alla legge elettorale.
Con la legge elettorale un solo partito avrà con assoluta certezza, e potenzialmente anche con pochi consensi, la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera dei deputati.
Attraverso il voto, gli elettori decidono a quale partito affidare il Governo del Paese, però formalmente votano per scegliere i propri rappresentanti.
Un Partito controllerà il potere esecutivo e il potere legislativo: le due cose coincidono. Il Governo legifera e il parlamento converte e pone il sigillo notarile. Si esclude a priori la dialettica parlamentare giacché UNO SOLO ha con certezza la maggioranza assoluta.
Per default, il Governo MONOCOLORE.
Non esiste in nessun paese democratico un sistema simile.
Ciò succederà con un Parlamento in cui solo la Camera avrà il rapporto fiduciario con il Governo e in cui il Senato ha un potere ridotto, non rappresenta la Nazione e non è eletto dai cittadini.
Si comprime seriamente la rappresentatività del Parlamento, senza aver risolto il problema della governabilità. Perché non è stato modificato nulla riguardo alla governabilità e una semplice scissione del primo partito può determinare cambi di maggioranza. Non c’è la sfiducia costruttiva e non c’è lo scioglimento della Camera in caso di crisi nel partito di maggioranza. La governabilità è assicurata esclusivamente dalla coesione del partito che vince le elezioni.
La legge elettorale comporta che la maggioranza degli eletti sarà imposta dai partiti e con il premio, assegnato al primo partito per dargli la maggioranza assoluta dei seggi, si altera profondamente il rapporto tra voti raccolti e seggi. Il premio può essere di circa 90 parlamentari, se un partito vince al primo turno con il 40%, ma può in astratto arrivare anche a 320, se vince al secondo turno al quale parteciperanno i due partiti più votati purché abbiano superato la soglia del 3%… e non è previsto un quorum di votanti. Stessa situazione del porcellum!

La democrazia decidente prende corpo nella elezione diretta del partito di governo senza alcuna garanzia e alcun contrappeso.

La funzione di controllo sull’operato del Governo spetta esclusivamente alla Camera dei deputati (art 55 del nuovo testo costituzionale): controllore e controllato coincidono poiché il controllore è colui che esprime il controllato. E il controllore non ha nemmeno il conforto del sostegno diretto degli elettori poiché una parte consistente degli eletti sarà imposta dai partiti e, in ogni caso, sono i Partiti che hanno il monopolio della selezione dei candidati.
Un solo partito controlla tutto, senza contrappesi.
Non lo è il Presidente della repubblica, oltretutto eleggibile con i 3/5 dei votanti… (art 83 della nuova Costituzione).
Non lo è la Corte Costituzionale che non può essere interpellata direttamente, ma solo instaurando un procedimento giudiziario.
Avremo lo statuto delle opposizioni e il regolamento parlamentare (art 64 nuova Costituzione)indicherà i diritti delle minoranze parlamentari, ma tutto è lasciato al regolamento della Camera che sarà approvato a maggioranza assoluta. Potrà essere il solo partito vincente a scrivere lo statuto delle opposizioni… Niente male come garanzia.

Una democrazia del monopartitismo in un sistema pluripartitico.

Sembra un gioco di parole ma non lo è. Ci sono più partiti, ma solo uno avrà ogni potere… poi dopo cinque anni si tornerà a scegliere… chissà. Al fascismo bastò molto meno per diventare regime totalitario. Senza voler evocare spettri del passato, voglio rappresentare una situazione pasticciata in cui attraverso la combinazione tra legge elettorale e riforma costituzionale un Parlamento dei Partiti, un Parlamento di usurpatori della sovranità popolare,pretende di cambiare i connotati della Repubblica, di introdurre la libera dittatura monopartitica, senza nemmeno aver riformato il sistema dei partiti per introdurre democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai partiti, nella selezione dei candidati, nell’affidamento degli incarichi.
Organizzazioni non democratiche, i partiti, scelgono in modo opaco le persone da collocare in parlamento e poi attraverso una competizione elettorale noi elettori decidiamo a quale di queste organizzazioni opache affidare la guida del Paese. Però tutto questo non ci viene rappresentato con chiarezza e la Costituzione riscritta racconta un altro film.
Ecco realizzata la libera dittatura monopartitica in un consolatorio contesto pluralista.
La democrazia decidente è la dittatura della maggioranza che non è
… perché prodotta con un artificio distorsivo del sistema proporzionale scelto dal legislatore.
Per far funzionare un parlamento, bisogna essere in due, una maggioranza e una opposizione. Ma non nel senso gastronomico in cui quel ghiottone che fu Iarro soleva dire che «per mangiare un tacchino bisogna essere in due: io e il tacchino»; questa ricetta da buongustaio non vale per il parlamento, dove la maggioranza non deve essere un ventricolo pronto a trangugiare l’opposizione, né un pugno per strangolarla, né un piede per schiacciarla come si schiaccia un tafano sotto il tallone. (…) Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione, dice una frase di cattivo augurio, che solleva intorno lugubri risonanze; il regime parlamentare, a volerlo definire con una formula, non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove sempre hanno diritto di essere discusse le ragioni della minoranza” (Piero Calamandrei, luglio 1948).
Dal partito Stato allo Stato dei partiti: il viaggio si sta concludendo.