I PINOCCHI DEL SI
Il prof. Carlo Fusaro tiene da tempo una rubrica su l’Unità dal significativo titolo “I PINOCCHI DEL NO”, dedicata “alle teorie del tutto infondate e fasulle”.
Nel suo articolo del 24 agosto 2016 commenta alcune “trovate strampalate” – a suo dire – del prof. Alessandro Pace, Presidente del Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale, nonché professore emerito di diritto costituzionale nell’Università “La Sapienza” di Roma.
Leggiamo Carlo Fusaro: “sostiene Pace che -addirittura- la riforma violerebbe il principio della sovranità popolare (sancito dall’art. 1 Cost.), perché grazie ad essa concorrerebbe a fare le leggi un organo, il nuovo Senato, non composto da «rappresentanti del popolo». Ora che il nuovo Senato sarà eletto in secondo grado (e non direttamente dai cittadini) è ben vero: ma in ogni caso sarà tutto composto da rappresentanti del popolo, visto che-salvo errore –lo sono sia i sindaci sia i consiglieri regionali. Ma al di Ià di questo non marginate dettaglio, Ia tesi di Pace è davvero spiazzante e non è mai stata sostenuta da alcuno né in Italia né all’estero: perché in tutti gli ordinamenti bicamerali (Svizzera ed Usa a parte: infatti non sono regimi parlamentari) le seconde camere non elettive e/o non interamente elettive concorrono serenamente, da sempre, al processo legislativo: dappertutto. Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Insomma la tesi del presidente del No, dal punto di vista del diritto costituzionale è una pura balla, una mera invenzione.”
Prima di approfondire le affermazioni di Fusaro, occorre comprendere cosa sia la “rappresentanza del popolo”, perché da come scrive il prof. Fusaro sembrerebbe che qualsiasi persona eletta sia un “rappresentante del popolo”.
Non è così e Fusaro lo sa bene.
A Costituzione vigente spetta solo ai parlamentari il privilegio di rappresentare la Nazione.
La cosa non è insignificante giacché la riforma costituzionale priva i Senatori del titolo di rappresentanti della Nazione.
E’ la rappresentanza della Nazione concetto distinto da rappresentanza del popolo?
Definiamo cosa sia la Nazione.
La Nazione è una comunità di individui legati, all’interno di un territorio, da comuni vincoli di natura etnica, linguistica, culturale e sociale; quindi, il termine Nazione si direbbe riferito al Popolo, che in costituzione è, adesso, rappresentato dal singolo parlamentare, domani dal singolo deputato. Se non è così, allora Fusaro ci spieghi cos’è la rappresentanza della nazione e cos’è la rappresentanza politica del popolo, diversamente le sue considerazioni appaiono prive di senso.
Anche la Corte Costituzionale afferma che il voto “costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”.
Il senatore della nuova Costituzione interverrebbe su Costituzione e elezione degli organi di garanzia, ma non sarebbe sostenuto dal voto espresso per definire la rappresentanza politica del popolo sovrano.
L’elettore a livello locale vota una persona per svolgere le funzioni di consigliere o di sindaco e saranno costoro, votati per queste funzioni, a eleggere il Senato. Non basta il pasticcio del voto “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri” a risolvere la questione, perché nessuno sa cosa significhi questa ridicola previsione e i nuovi senatori saranno eletti da persone “non elette in conformità”, ai sensi dell’art. 39 del DDL Boschi.
Appare evidente che se i consiglieri hanno il diritto e il potere di eleggere i senatori, non può essere loro imposto di votare in conformità alle scelte effettuate da altri. In ogni caso, per esplicita previsione costituzionale, la conformità non è prevista per i 21 senatori-sindaci.
Comunque si analizzi la questione, emerge che il senatore, non eletto dal popolo,non è investito dalla sovranità popolare.
Cito la Corte Costituzionale, sentenza 1/2014: “i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.”
Vuole Fusaro dare del Pinocchio anche alla Corte Costituzionale?
Ne ha la facoltà, ma farebbe bene a utilizzare argomenti più solidi.
Quanto a ciò che avviene in altri Paesi, direi che Fusaro contribuisce a fare confusione e tratta in modo dozzinale il diritto costituzionale comparato, citando impropriamente sistemi costituzionali di altri Paesi.
In Francia, vige l’elezione diretta del Presidente della repubblica e l’art. 3, comma 3, della Costituzione francese afferma che “Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.” Quindi, un principio costituzionale (da noi inesistente) equipara il voto diretto e indiretto. La legislazione attuativa prevede che circa 150 mila Grandi elettori, dai cittadini francesi eletti con suffragio popolare, eleggano con elezione di secondo grado 348 senatori scegliendoli tra tutti i cittadini con i requisiti previsti per legge. Da noi avremmo poche persone che in ogni Regione scelgono tra esse stesse qualcuno da mandare in Senato. Le distanze tra i due sistemi sono notevoli. Affidare potere legislativo e di revisione costituzionale a persone che non hanno rappresentanza politica nazionale costituisce una lesione dei principi costituzionali, anche per il cumulo di potere locale e nazionale, sinora vietato dalla Costituzione (art. 122).
Altro punto sui cui il prof. Fusaro, tace. Ci spiega perché per tanti decenni ci siamo tenuti una previsione costituzionale che VIETA di sedere allo stesso tempo in un consiglio regionale e in parlamento? Sulla base di quali solide ragioni questo divieto è oggi ritenuto privo di valore?
Se pensiamo alla Germania, non esiste alcuna elezione di secondo livello e il Senato tedesco non partecipa alla elezione del presidente della Repubblica federale. Gli elettori eleggono i componenti dei Länder, i cui governi mandano al Bundesrat (il senato tedesco) un certo numero di propri rappresentanti con vincolo di mandato. I senatori tedeschi sono dei delegati dai governi dei Länder, titolari, nell’ambito del Bundesrat, di diritti propri esercitati dai rispettivi governi dei Länder. Ogni confronto con il nuovo Senato italiano è improponibile. I nostri senatori non rappresentano il governo locale, rappresentano senza alcun vincolo le forze politiche locali da cui provengono e da cui riceveranno l’investitura con metodo proporzionale.
L’Austria è un’altra repubblica federale con elezione diretta a suffragio universale del presidente federale. I membri del Bundesrat sono eletti dalle assemblee legislative (Diete) di ogni Länder. Le attribuzioni del Bundesratriguardano la tutela dell’assetto federale dello Stato; vale a dire, le modifiche costituzionali inerenti le attribuzioni legislative e amministrative dei Länder, l’ordinamento dello stesso Bundesrat e i trattati internazionali che coinvolgono le autonomie dei Länder. Punti di contatto minimi con i poteri e le funzioni del nuovo Senato italiano.
La Spagna, ai sensi dell’art. 69 della Costituzione spagnola, si configura come unoStato delle Autonomie, vale a dire organizzato in Comunità Autonome dotate di ampie competenze e poteri. Ogni Comunità ha un proprio Parlamento, distinto da quello nazionale, che legifera sulle materie di propria competenza. IlSenado è una Camera prevalentemente eletta con suffragio universale; su 265 senatori, 208 sono eletti direttamente dal popolo a suffragio universale diretto, mentre gli altri 57 sono designati dai Parlamenti delle 17 Comunità Autonome. L’elezione indiretta riguarda circa il 20% circa dei senatori che, pur non eletti direttamente dal popolo, sono votati dai membri dei Parlamenti delle Comunità. In nessun caso il Senato può impedire l’approvazione di una legge, mentre in Italia avremmo ancora ambiti di bicameralismo paritario (le materie incluse nel nuovo comma primo dell’art. 70). Ancora una volta, un confronto improprio che non tiene conto delle obiezioni sollevate alla configurazione del nostro nuovo senato.
In questi stati non esistono i senatori di nomina presidenziale o i senatori a vita che non si capisce cosa c’entrino con le nuove funzioni del Senato.
Tra l’altro, Fusaro non dovrebbe ignorare che Pace ha sostenuto le stesse tesi nella audizione al Senato sulla riforma costituzionale; non si tratta di tesi nuove perché accecato da questa campagna per il NO o perché visceralmente contrario a ogni riforma della Costituzione.
Aldilà di come ciascuno pensa e argomenta, suscita perplessità l’atteggiamento di Fusaro perché privo di rispetto per se stesso, prima ancora del rispetto dovuto al proprio interlocutore e al pubblico in genere.
Fusaro delegittima se stesso.
Se un professore ricorre all’immagine di Pinocchio, a etichettare come “balle” o altro, con povertà di argomenti, quanto da altri accademici sostenuto, ciascuno di noi è legittimato a pensare che un professore potrebbe, per ragioni oscure, raccontare balle, tradire la propria funzione … Quindi, lo stesso Fusaro, forse, racconta balle! Come può il comune cittadino distinguere tra un accademico serio e un cacciaballe? Fusaro, a quale gruppo lo iscriviamo?
Vogliamo stupirci se il livello culturale e il confronto politico è a livelli così bassi?
Rinnovo il mio invito a ciascun cittadino: leggete la Costituzione e il testo di riforma, documentatevi, verificate le affermazioni che sentite e leggete … Diffidate di tutti e soprattutto dei professori, che potrebbero sfruttare i loro titoli accademici per rendere credibili le loro BALLE!